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Miscellanea
Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 582
- Aggiornato al
- 4 giugno 1948
- Articoli
- 13
- Art. 1A ciascun medico e chirurgo spetta: 1) per ogni visita e relazione, compresa la prima…
- Art. 2L'importo delle somministrazioni occorrenti per le autopsie non puo' eccedere le L. 1000…
- Art. 3Ai veterinari chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione quanto ai…
- Art. 4Per la liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di…
- Art. 5Ai professionisti diplomati, ragionieri, geometri, agronomi, saggiatori di oro e di…
- Art. 6Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate, ne' diplomate, il…
- Art. 7Gli interpreti, se professori di lingue estere, sono equiparati, quanto al compenso, ai…
- Art. 8Le traduzioni fatte per iscritto sono pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a…
- Art. 9Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non e' computato il tempo…
- Art. 10La misura degli onorari e dei diritti di vacazione spettanti, a norma dell'art. 1 del…
- Art. 11Allorquando i periti ed i consulenti tecnici nei casi indicati negli articoli 1, 3 e 4…
- Art. 12Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni del…
- Art. 13Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
