A ciascun medico e chirurgo spetta:

  • 1)per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione, ove occorra, l'onorario di L. 180;
  • 2)per le sezioni di cadaveri non inumati, l'onorario di L. 1200, e per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario di L. 2500. Per qualsiasi altra operazione peritale, come pure in tutti i casi nei quali i medici e i chirurghi sono chiamati dall'autorita' giudiziaria per chiarimenti ed assistono ai pubblici dibattimenti all'oggetto di raccogliere, dagli interrogatori degli imputati e dalle deposizioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati in istruttoria e dare contemporaneamente schiarimenti sulle precedenti relazioni, e' dovuta una retribuzione di vacazione in proporzione del tempo impiegato. La prima vacazione e' di L. 120, ciascuna delle successive di L. 72. Uguale diritto e' pure dovuto ai medici e chirurghi i quali sono chiamati per assistere ai dibattimenti al fine di dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, comprese in tale diritto le relazioni sia verbali che scritte.

Testo vigente dal 4 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;582~art1 · fonte del testo