[1]((Sono esclusi dal diritto a concorrere agli assegni vitalizi facoltativi:

  • a)gli impiegati ed i loro superstiti se titolari di una rivendita di generi di privativa o con assegno fisso a carico di Enti pubblici:
  • b)le vedove contro le quali sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione per loro colpa, o che alla morte del marito non contino un biennio intero di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di eta', eccetto che esista prole postuma;
  • c)gli orfani e le orfane quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto di compartecipazione dell'assegno se essi, per legittima ragione, non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna.

[2]Sono temporaneamente esclusi dallo stesso diritto:

  • d)gli impiegati, pei primi due anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennita' liquidata per una volta tanto dalla Corte dei conti;
  • e)le vedove e gli orfani, pei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennita' stessa;
  • f)le orfane nubili maggiorenni, sino al compimento del 40° anno di eta')).

Testo vigente dal 19 febbraio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1906 al 19 febbraio 1925. 54 parole tolte, 78 parole aggiunte in 7 capoversi.

Sono esclusi dal diritto tolto: di aggiunto: a concorrere agli assegni tolto: sulla Cassa sovvenzioni aggiunto: vitalizi facoltativi:

a) tolto: gl'impiegati e aggiunto: gli impiegati ed i loro superstititolto: , se titolari d'una aggiunto: se titolari di una rivendita di generi di privativatolto: ; aggiunto: o con assegno fisso a carico di Enti pubblici:

b) le vedove tolto: che, aggiunto: contro le quali sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione per loro colpa, o che alla morte del maritotolto: , non contino un biennio intero di matrimonioaggiunto: , se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di eta', eccetto che esista prole tolto: anche postuma, o contro le quali sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per loro colpa aggiunto: postuma;

c) gli orfani tolto: (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni), aggiunto: e le orfane quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto tolto: alla compartecipazione dell'assegno per tutta la durata della eta' minore o dello stato nubile aggiunto: di compartecipazione dell'assegno se essi, per legittima ragione, non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna.

d) tolto: gl'impiegati aggiunto: gli impiegati, pei primi due anni immediatamente successivi alla concessione tolto: della indennita' aggiunto: dell'indennita' liquidata per una volta tanto tolto: ad essi attribuita aggiunto: dalla Corte dei conti;

e) le vedove e gli orfani, pei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennita' stessaaggiunto: ;

aggiunto: f) le orfane nubili maggiorenni, sino al compimento del 40° anno di eta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art13 · fonte del testo