Le disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 304, concernente il riconoscimento dei gradi militari ai partigiani combattenti, sono estese a favore di coloro che abbiano tenuto il comando effettivo della formazioni indicate nell'art. 1 ed abbiano fatto parte dei rispettivi comandi. Il riconoscimento del grado militare nella categoria del congedo puo' essere richiesto per il medesimo grado cui sia stato commisurato il trattamento economico secondo le disposizioni dell'art. 6. Per gli appartenenti alle Forze armate, il riconoscimento dei gradi militari ha luogo nelle Armi, nei Corpi o nei Servizi delle Forze armate di provenienza. Per coloro che non appartengono alle Forze armate, detto riconoscimento ha luogo nell'Esercito.

Testo vigente dal 12 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;241~art11 · fonte del testo