[1]TESTO UNICO delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.

[2]Art. 1.

[3](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[4]Ai fini di restaurare la ricchezza nazionale e la piena efficienza produttiva delle regioni danneggiate direttamente dalla guerra, il diritto al risarcimento dei danni di guerra e' riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti nel presente testo unico, ferme restando le disposizioni piu' favorevoli contenute in altre leggi.

[5]Il presente testo unico non si applica alle navi che non siano battelli da pesca, chiatte od altri gallegianti minori.

Testo vigente dal 2 aprile 1919

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art1 · fonte del testo