Dei pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto l'Intendenza di finanza da' immediata comunicazione al Ministero del tesoro e alle Amministrazioni statali debitrici che, in sede di regolazione delle forniture, prestazioni e servizi, curano il recupero delle anticipazioni in conformita' a quanto e' disposto in base al secondo comma dell'art. 5 e dell'art. 9 del presente decreto.

Testo vigente dal 12 novembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1306~art7 · fonte del testo