Dei pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto l'Intendenza di finanza da' immediata comunicazione al Ministero del tesoro e alle Amministrazioni statali debitrici che, in sede di regolazione delle forniture, prestazioni e servizi, curano il recupero delle anticipazioni in conformita' a quanto e' disposto in base al secondo comma dell'art. 5 e dell'art. 9 del presente decreto.
Testo vigente dal 12 novembre 1948
