Il Ministero della Sanita', quando stabilisce che l'impiego di un alimento dietetico o la sua utilizzazione alle condizioni prescritte comporta un pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, ne informa immediatamente la Commissione Europea, fornendo una motivazione dettagliata, ed applica le misure previste dalla Commissione Europea. I servizi veterinari delle Unita' Sanitarie Locali competenti controllano, almeno a campione, che durante la fabbricazione o la commercializzazione degli alimenti dietetici siano rispettate le condizioni previste dal presente decreto. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2017, N. 26)).

Testo vigente dal 1 aprile 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2017

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1997 al 1 aprile 2017. 51 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… o la commercializzazione degli alimenti dietetici siano rispettate le condizioni previste dal presente decreto. tolto: Il responsabile dell'immissione in commercio degli alimenti dietetici e' tenuto, su richiesta delle autorita' competenti al controllo, a presentare i dati e le informazioni che comprovino la conformita' degli stessi alle disposizioni del presente decreto; qualora tali dati compaiono in una pubblicazione di facile accesso e' sufficiente un riferimento a quest'ultima aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2017, N. 26.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;45~art6 · fonte del testo