Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1993 al 19 maggio 1995. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le riserve tecniche relative alle operazioni di cui all'art. 17 debbono essere determinate e rappresentate in conformita' alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, sotto il controllo dell'ISVAP. L'ISVAP, in relazione alle riserve tecniche di cui al primo comma, fornisce all'autorita' di controllo dello Stato membro di stabilimento tutte le informazioni da questa richieste ai fini dello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza. 2-bis. Per le operazioni previste dall'art. 16, comma 1, relative alla assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le attivita' poste a copertura delle relative riserve tecniche devono essere localizzate nel territorio della Repubblica, sotto il controllo dell'ISVAPaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;49~art24 · fonte del testo
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