Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Abrogato dal 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1992 al 19 maggio 1995. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le riserve tecniche relative alle operazioni di cui all'art. 8 debbono essere determinate e rappresentate in conformita' alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, sotto il controllo dell'ISVAP, salvo che si tratti di operazioni il cui esercizio e' soggetto al rilascio di autorizzazione da parte dello Stato membro di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso le riserve tecniche debbono essere determinate e rappresentate in conformita' delle disposizioni vigenti in detto Stato e sotto il controllo delle autorita' del medesimo. In ogni caso l'ISVAP vigila affinche' le riserve tecniche rela- tive all'insieme delle operazioni di cui all'art. 8 abbiano come contropartita attivi sufficienti e congrui. A tal fine l'ISVAP si avvale della collaborazione dell'autorita' di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi. (Direttiva n. 88/357, art. 23).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;49~art13 · fonte del testo