Art. 89 — Riserve tecniche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese di cui al presente titolo sono tenute a conformarsi, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, alle disposizioni degli articoli 24 e seguenti relativi alla disciplina delle riserve tecniche. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 7. L'ISVAP puo' tuttavia esigere che detti attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove lo ritenga necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art89 · fonte del testo
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