L'art. 98 del regolamento approvato con regio decreto 21 maggio 1903, n. 253, modificato dall'art. 32 del regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 459, e' modificato come appresso: Art. 98. - La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche e' stabilita nella misura seguente: L. 12 su linee fino a 3 chilometri; L. 24 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri; L. 36 su linee oltre i 25 chilometri. ((1))

Testo vigente dal 7 maggio 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 maggio 1949

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1948 al 7 maggio 1949. 1 parola aggiunta.

… 3 chilometri fino a 25 chilometri; L. 36 su linee oltre i 25 chilometri. aggiunto: 1

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;485~artunico · fonte del testo