Il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1562, il regio decreto 17 dicembre 1928, n. 3158, nonche' l'art. 3 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 697, sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo "Le prenotazioni ad ora fissa ai privati sono consentite subordinatamente alle condizioni del traffico e alle disponibilita' dei circuiti. La durata della prenotazione non puo' essere superiore a due unita' di conversazione e la relativa tariffa per ciascuna unita' e' commisurata a quella delle conversazioni urgenti salvo sempre il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 144 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198".

Testo vigente dal 22 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;938~art1 · fonte del testo