Il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1562, il regio decreto 17 dicembre 1928, n. 3158, nonche' l'art. 3 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 697, sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo "Le prenotazioni ad ora fissa ai privati sono consentite subordinatamente alle condizioni del traffico e alle disponibilita' dei circuiti. La durata della prenotazione non puo' essere superiore a due unita' di conversazione e la relativa tariffa per ciascuna unita' e' commisurata a quella delle conversazioni urgenti salvo sempre il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 144 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198".
Testo vigente dal 22 luglio 1948
