L'art. 5 del regio decreto-legge n. 1824, del 23 novembre 1921, convertito nella legge n. 473 del 17 aprile 1925 e l'articolo unico del regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 826, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 855, sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Per le conversazioni scambiate nel periodo orario compreso dall'una alle sette compatibilmente con l'orario degli uffici, le tariffe interurbane saranno ribassate del 40%".

Testo vigente dal 22 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;938~art2 · fonte del testo