Con effetto dal 1 gennaio 1948, la misura dei canoni annuali di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 651, da pagarsi da ciascun concessionario per ogni circuito di comunicazione telefonica ad uso privato fino a tre chilometri con due stazioni, e' elevata da L. 2000 a L. 4000 e per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre, e per ogni stazione in piu' delle prime due, da L. 300 a L. 600. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 marzo 1956, n. 210
1La L. 15 marzo 1956, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, e' elevata a lire 10.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni, ed a lire 1500 per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre e per ogni stazione in piu' delle prime due".
Testo vigente dal 1 maggio 1956
