Il secondo comma dell'art. 207 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, modificato come segue: "Le linee telefoniche private non possono essere poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private, salvo quanto previsto dall'art. 210 e salvo il caso in cui il collegamento fra le linee telefoniche private avvenga in servizio di elettrodotti fra loro interconnessi anche se appartenenti a concessionari diversi. Per ognuno di tali collegamenti ciascuno dei concessionari interessati paghera' allo Stato, dal 1 gennaio 1948, un canone di L. 20.000, indipendentemente dalla lunghezza della linea di collegamento". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 marzo 1956, n. 210
1La L. 15 marzo 1956, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il canone stabilito dall'art. 2 del predetto decreto legislativo per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di elettrodotti tra loro interconnessi e' elevato a lire 50.000".
Testo vigente dal 1 maggio 1956
