Il secondo comma dell'art. 207 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, modificato come segue: "Le linee telefoniche private non possono essere poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private, salvo quanto previsto dall'art. 210 e salvo il caso in cui il collegamento fra le linee telefoniche private avvenga in servizio di elettrodotti fra loro interconnessi anche se appartenenti a concessionari diversi. Per ognuno di tali collegamenti ciascuno dei concessionari interessati paghera' allo Stato, dal 1 gennaio 1948, un canone di L. 20.000, indipendentemente dalla lunghezza della linea di collegamento". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 marzo 1956, n. 210

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La L. 15 marzo 1956, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il canone stabilito dall'art. 2 del predetto decreto legislativo per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di elettrodotti tra loro interconnessi e' elevato a lire 50.000".

Testo vigente dal 1 maggio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1948 al 1 maggio 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 marzo 1956, n. 210

    La L. 15 marzo 1956, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il canone stabilito dall'art. 2 del predetto decreto legislativo per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di elettrodotti tra loro interconnessi e' elevato a lire 50.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-04;339~art2 · fonte del testo