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Miscellanea
Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e
Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481
Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE
- Aggiornato al
- 1 gennaio 1994
- Articoli
- 50
- Versioni storiche
- 51
Capo I — Disposizioni generaliartt. 1-8abrogato
- Art. 1Definizioniabrogato
- Art. 2Attività bancariaabrogato
- Art. 3Raccolta del risparmioabrogato
- Art. 4Obbligazioni emesse dagli enti creditiziabrogato
- Art. 5Altre attività degli enti creditiziabrogato
- Art. 6Finanziamenti regolati da leggi specialiabrogato
- Art. 7Attività di vigilanza della Banca d'Italiaabrogato
- Art. 8Segreto d'ufficio e collaborazione tra autoritàabrogato
Capo II — Costituzione e succursali degli enti creditiziartt. 9-19abrogato
Sezione I
- Art. 9Autorizzazione all'attività bancariaabrogato
- Art. 10Requisiti di esperienza e di onorabilità degli esponenti aziendaliabrogato
- Art. 11Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli enti creditiziabrogato
- Art. 12Albo degli enti creditiziabrogato
- Art. 13Succursali di enti creditiziabrogato
- Art. 14Libera prestazione di serviziabrogato
- Art. 15Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimentoabrogato
Capo III — Vigilanza prudenzialeartt. 20-24abrogato
Capo IV — Concentrazioni e scissioniartt. 25-26abrogato
Capo V — Amministrazione straordinaria e altri provvedimenti straordinariartt. 27-30abrogato
- Art. 27Modificazioni alla disciplina dell'amministrazione straordinariaabrogato
- Art. 28Amministrazione straordinaria di succursali di enti creditizi extracomunitariabrogato
- Art. 29Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi autorizzati in Italiaabrogato
- Art. 30Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi comunitariabrogato
Capo VI — Sanzioniartt. 31-39abrogato
- Art. 31Attività abusiveabrogato
- Art. 32Denominazioni abusiveabrogato
- Art. 33Sanzioni applicabili ad amministratori, componenti di organi di controllo e dipendentiabrogato
- Art. 34Procedura sanzionatoriaabrogato
- Art. 35Reati societariabrogato
- Art. 36Obbligazioni degli esponenti aziendaliabrogato
- Art. 37Mendacio bancario e falso internoabrogato
- Art. 38Aggiotaggio bancarioabrogato
- Art. 39Tutela dell'attività di vigilanzaabrogato
Capo VII — Disposizioni riguardanti specifiche categorie di enti creditiziartt. 40-42abrogato
Capo VIII — Disposizioni varieartt. 43-50
- Art. 43Enti conferenti
- Art. 44Monti di credito su pegno di seconda categoria, casse comunali di credito agrario, agenzie di prestito su pegnoabrogato
- Art. 45Attuazione delle norme comunitarie
- Art. 46Regioni a statuto specialeabrogato
- Art. 47Pubblicazione dei provvedimenti di carattere generaleabrogato
- Art. 48Disposizioni applicabili agli enti creditizi e alle società finanziarie comunitari che esercitano attività di intermediazione mobiliareabrogato
- Art. 49Norme abrogate
- Art. 50Entrata in vigoreabrogato
