Art. 17 — Autorizzazioni
Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1992 al 1 gennaio 1994. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'art. 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia, in conformita' delle direttive del CICR, rilascia l'autorizzazione ove ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata in conformita' dei predetti criteri. 2. La Banca d'Italia stabilisce termini e procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione. 3. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni della Banca d'Italia sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;481~art17 · fonte del testo
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