Art. 43 — Enti conferenti
Il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e' sostituito dal seguente: "2. A tali enti, che hanno piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo.". Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e' aggiunto il seguente: "3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate.". Dopo il comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e' aggiunto il seguente: "3. Per le finalita' indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari, puo' impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle societa' bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalita'. In tal caso, il trasferimento e' soggetto al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformita' alle direttive del Ministro del tesoro nonche' il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.".
Testo vigente dal 17 dicembre 1992
