Art. 25 — Fusioni e scissioni
Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1992 al 1 gennaio 1994. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte enti creditizi, quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata al comma 1. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;481~art25 · fonte del testo
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