Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1992 al 1 gennaio 1994. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "cassa di credito cooperativo", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dagli enti creditizi. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui le parole e le locuzioni indicate al comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dagli enti creditizi, sempreche' tali soggetti siano sottoposti a controlli amministrativi ovvero ricorrano circostanze di fatto tali da escludere che il pubblico possa essere tratto in inganno sull'attivita' svolta. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;481~art32 · fonte del testo