Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1992 al 1 gennaio 1994. 446 parole tolte, 10 parole aggiunte in 29 capoversi.

tolto: Nel presente decreto l'espressione:

tolto: a) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

tolto: b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

tolto: c) "Stato comunitario" indica lo Stato membro delle Comunita' europee;

tolto: d) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro delle Comunita' europee;

tolto: e) "legge bancaria" indica il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. Nel presente decreto si intendono per:

tolto: a) "ente creditizio nazionale": l'ente creditizio avente sede legale in Italia;

tolto: b) "ente creditizio comunitario": l'ente creditizio avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;

Mostra gli altri 21 capoversi cambiati

tolto: c) "ente creditizio extracomunitario": l'ente creditizio avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

tolto: d) "enti creditizi autorizzati in Italia": gli enti creditizi nazionali e le succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari;

tolto: e) "succursale": una sede di attivita' che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' dell'ente creditizio;

tolto: f) "attivita' ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento": le attivita' di:

tolto: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione,

tolto: 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"),

tolto: 3) leasing finanziario,

tolto: 4) servizi di pagamento,

tolto: 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito),

tolto: 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma,

tolto: 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.), cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, valori mobiliari,

tolto: 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi,

tolto: 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese,

tolto: 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money brok- ing",

tolto: 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni,

tolto: 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari,

tolto: 13) servizi di informazione commerciale,

tolto: 14) locazione di cassette di sicurezza,

tolto: 15) tutte le altre attivita' che ampliano l'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie;

tolto: g) "gruppo creditizio": il gruppo previsto dal titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

tolto: h) "societa' finanziaria capogruppo": la societa' prevista dall'art. 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;481~art1 · fonte del testo