((Fino al 31 dicembre 1950 sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 5° e 6° del ruolo di cui alle tabelle A e B e al grado 6° del ruolo di cui alla tabella C dell'allegato al presente decreto)). 1 La riduzione di anzianita' di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio per la promozione al grado rivestito all'atto dello scrutinio e di detta riduzione non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 agosto 1950, n. 699
1La L. 21 agosto 1950, n. 699 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica apportata ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455.
Testo vigente dal 24 settembre 1950
