Nella prima attuazione del presente decreto il personale del ruolo di gruppo B della carriera di ragioneria dei gradi 6° e 7° munito di laurea e quello non munito di laurea, ma appartenente all'Amministrazione dell'interno almeno dal 30 novembre 1923, puo' essere collocato, a giudizio del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianita' di grado, nei corrispondenti gradi e qualifiche del ruolo di gruppo A di ragioneria per il numero dei posti disponibili nella tabella B dell'allegato al presente decreto, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nel grado e conservando la propria anzianita' di grado. Potranno, inoltre, nella prima attuazione del presente decreto essere collocati, con l'osservanza delle suddette modalita', nel grado 8° del ruolo di gruppo A della carriera di ragioneria i funzionari del corrispondente grado di gruppo B, muniti della prescritta laurea. I posti di grado 8° del ruolo di gruppo A della carriera di ragioneria, che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto e che non saranno coperti ai sensi del precedente comma, saranno conferiti, fino al 31 dicembre 1948, in base a graduatoria per merito comparativo, al personale del ruolo di gruppo B della carriera di ragioneria di grado immediatamente inferiore, purche' provvisto della prescritta laurea.

Testo vigente dal 17 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;455~art2 · fonte del testo