Art. 25
Nella prima attuazione del presente decreto, i posti che, effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 20 e salvo il disposto del precedente art. 21, risultino disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo A, B e C e subalterno dell'Amministrazione centrale e del l'Ispettorato del lavoro potranno essere conferiti, mediante concorso per esame per i gruppi A, B e G, e mediante concorso per titoli per i subalterni. A tali concorsi potranno partecipare, osservate le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni, i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di ruolo e non di ruolo forniti del diploma di laurea stabilito dal relativo bando per il gruppo A, del diploma di scuola media superiore per il gruppo B, del diploma di scuola media inferiore per il gruppo e della licenza elementare per i subalterni, e degli altri requisiti prescritti, nonche', limitatamente ai concorsi per subalterni, il personale dei servizi di pulizia, fatica e custodia dei Circoli dell'ispettorato del lavoro. Ai concorsi predetti puo' partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito del titolo di studio e dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Il personale medesimo puo' conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso. Per il personale non di ruolo si prescinde dal requisito del limite massimo di eta'.
Testo vigente dal 7 maggio 1948
