Nella, prima attuazione del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facolta' di conferire le mansioni ispettive anche ad impiegati di grado 9° e 10° del ruolo di gruppo C dell'Ipettorato del lavoro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 10 e con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo stesso. Gli impiegati di grado 9° 100 ai quali, in applicazione del precedente comma, puo' essere conferita la qualifica, ispettiva, non potranno superare rispettivamente il numero di cinque e di dieci.

  • c)Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'ispettorato del lavoro

Testo vigente dal 7 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381~art23 · fonte del testo