Art. 23
Nella, prima attuazione del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facolta' di conferire le mansioni ispettive anche ad impiegati di grado 9° e 10° del ruolo di gruppo C dell'Ipettorato del lavoro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 10 e con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo stesso. Gli impiegati di grado 9° 100 ai quali, in applicazione del precedente comma, puo' essere conferita la qualifica, ispettiva, non potranno superare rispettivamente il numero di cinque e di dieci.
- c)Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'ispettorato del lavoro
Testo vigente dal 7 maggio 1948
