1. Salvo il ricorso alle applicazioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale possono essere applicati alle procure della Repubblica presso le preture circondariali magistrati, aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso le preture circondariali del distretto o di distretti limitrofi. ((Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina)). 2. L'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato e sentito il presidente della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni. 3. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno e non e' immediatamente rinnovabile. Non e' richiesto il consenso del magistrato da applicare.
Testo vigente dal 10 novembre 1991
