[1]1. Salvo quanto disposto dall'articolo 41, sono istituiti gli uffici della procura della Repubblica presso i pretori aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario. 2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono determinate, nove mesi prima della data di entrata in vigore del codice di procedura penale, le piante organiche dei magistrati dei singoli uffici di procura della Repubblica presso la pretura avente sede nel capoluogo di circondario. 3. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia, nello stesso termine di cui al comma 2, sono determinate le piante organiche del personale del ruolo delle cancellerie giudiziarie e del personale esecutivo e subalterno da assegnare a ciascuno dei predetti uffici. 4. Entro i successivi tre mesi, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura dei posti di magistrato. Nello stesso termine il Ministro di grazia e giustizia provvede alla copertura dei posti del personale amministrativo. 5. Nel termine previsto nel comma 4 sono nominati i vice procuratori onorari.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 e dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 15/12/1988, n. 293 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;449~art40 · fonte del testo