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Miscellanea
Istituzione di un punto franco nel porto di Venezia
Decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268
- Aggiornato al
- 22 aprile 1993
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 2
- Art. 1E' istituito nel porto di Venezia un punto franco delimitato: dal settore portuale di San…
- Art. 2Nella prima attuazione del punto franco, potranno beneficiare di tale regime soltanto…
- Art. 3Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco sono…
- Art. 4Il carattere estra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente…
- Art. 5Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto…
- Art. 6L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco non si applica: 1)…
- Art. 7Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le…
- Art. 8Nulla e' innovato alle disposizioni dei Codici della navigazione e delle altre leggi e…
- Art. 9L'amministrazione e la gestione del punto franco e' affidata al Provveditorato del porto…
- Art. 10Il personale dell'Amministrazione finanziaria ha facolta' di entrare in tutti i magazzini…
- Art. 11In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di…
- Art. 12E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti…
- Art. 13E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti, fino ad un massimo di tre volte i…
- Art. 14Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli…
