Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424. Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa liberta' da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione. Le merci estere, introdotte in dette aree, si considerano fuori del territorio doganale, e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalita' nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 14.
Testo vigente dal 17 aprile 1948
