E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5. E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.
Testo vigente dal 17 aprile 1948
