Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sara' approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potra' essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando cio' sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze, le facolta' che alla Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti al Provveditorato al porto di Venezia, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza.
Testo vigente dal 17 aprile 1948
