Il carattere estra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente art. 3 non si estende all'uso ed al consumo:
- a)delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;
- b)dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
- c)dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
- d)degli arredamenti di uffici e di abitazioni. Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perche' sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento, previsto dal successivo art. 14.
Testo vigente dal 17 aprile 1948
