Nella prima attuazione del punto franco, potranno beneficiare di tale regime soltanto quelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1, che saranno state gia' attrezzate per il traffico. La data di entrata in vigore del regime di punto franco nelle aree anzidette sara' stabilita con proprio decreto dal Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile, per l'industria ed il commercio, per i trasporti e per il commercio con l'estero, appena eseguite le opere di recinzione e le altre opere occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza. Con successivi decreti dello stesso Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati, il regime di punto franco potra' essere esteso alle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 a misura che queste saranno riconosciute idonee ed attrezzate per tale scopo.
Testo vigente dal 17 aprile 1948
