((Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale:
- a)per l'esercizio di attivita' industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli impieghi ordinari;
- b)per l'apprestamento di servizi e di infrastrutture;
- c)per la realizzazione di istituzioni di protezione sociale)). Il consorzio puo' chiedere l'espropriazione per pubblica utilita' delle aree edificabili, e dei fabbricati e impianti industriali oggi esistenti che alla data in cui entrera' in vigore il presente decreto siano da oltre tre mesi non utilizzate o rimasti inattivi nonche' dei fabbricati e impianti industriali oggi esistenti che, successivamente alla data predetta, rimangano inutilizzati o inattivi per oltre sei mesi, per causa imputabile al proprietario o all'imprenditore. L'espropriazione e' chiesta dal consorzio previa deliberazione del Consiglio del consorzio. Sono esclusi dalla espropriazione i beni appartenenti al Demanio dello Stato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1950, n. 818
1La L. 21 luglio 1950, n. 818 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, decorre dall'entrata in vigore della presente legge."
Testo vigente dal 5 maggio 1968
