Il presidente del consorzio pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del presidente, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia espropriazione, autorizzando l'occupazione di essi. Per quanto non previsto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
