[1]Divieti di approdo e di sosta delle navi

[2]1. L'Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, per la tutela degli interessi doganali, puo' vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art60 · fonte del testo