[1]Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

[2]1. E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

  • a)sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al piu' vicino ufficio dell'Agenzia;
  • b)al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
  • c)trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresi' al:
  • a)capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
  • b)comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorita' indicate all'articolo 65. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art80 · fonte del testo