[1]Casi di naufragio

[2]1. In caso di naufragio l'Agenzia e la Guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, provvedono, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi con la Capitaneria di Porto. 2. Alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia accertata la relativa posizione unionale, e' data una destinazione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie procedure doganali.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art24 · fonte del testo