[1]Esercizio della vigilanza nella zona marittima

[2]1. Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano della nave, se prescritti, il manifesto e gli altri documenti del carico. 2. Se il capitano della nave non e' munito del manifesto e degli altri documenti del carico o si rifiuta di presentarli, e in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave e' scortata al piu' vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti. 3. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza e' esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell'Agenzia, i militari della Guardia di finanza hanno facolta' di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al piu' vicino ufficio dell'Agenzia per i relativi provvedimenti.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art23 · fonte del testo