[1]Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza

[2]1. Salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, i comandanti e i capitani sono muniti del manifesto del carico, rispettivamente:

  • a)al momento dell'atterraggio o prima del decollo dell'aeromobile;
  • b)al momento dell'ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave. 2. Con provvedimento dell'Agenzia e' stabilito il contenuto del manifesto, in conformita' alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art61 · fonte del testo