[1]Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare

[2]1. L'Agenzia puo' consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l'imbarco. 2. Le modalita' per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art36 · fonte del testo