Alla liquidazione provvede un commissario, assistito da un vice commissario, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero. Il vice commissario coadiuva il commissario in tutte le operazioni di liquidazione e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Testo vigente dal 21 dicembre 1948
