Coloro che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato, per un periodo di almeno tre mesi, ad operazioni della guerra di liberazione, nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane od alleate ("Maiella", "Modena", "Patrioti Apuani", "Pippo", "Ravenna", "Tigre"), sono equiparati, a tutti gli effetti, ai combattenti della guerra di liberazione impiegati in azioni di guerra. La equiparazione di cui al comma precedente ha luogo anche per i componenti delle formazioni che, nelle condizioni ivi previste, abbiano partecipato alla guerra di liberazione in territorio estero, sempreche' tale partecipazione risulti attestata dai Comandi delle Forze armate al seguito delle quali le formazioni stesse operarono. Il periodo minimo di tre mesi, previsto nel primo comma, non e' richiesto per i caduti, i mutilati e gli invalidi contemplati nel successivo art. 2, nonche' per coloro che, facendo parte di dette formazioni, siano stati decorati al valor militare o feriti in combattimento. La equiparazione di cui ai precedenti comma non ha effetto ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva.

Testo vigente dal 12 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;241~art1 · fonte del testo