Gli esami di merito distinto, previsti dagli articoli 7 e 8 del presente decreto, sono indetti ogni due anni, entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per un terzo dei posti disponibili alla data in cui il concorso e' indetto. Gli esami di idoneita' previsti dagli stessi articoli sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il mese di maggio di ogni anno, se il numero di coloro i quali posseggono i requisiti richiesti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso gli esami non potranno essere sospesi per piu' di due anni qualunque sia il numero di coloro i quali posseggono i requisiti per parteciparvi.

Testo vigente dal 6 novembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277~art9 · fonte del testo