Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che, ai sensi delle vigenti disposizioni, disciplineranno gli esami di merito distinto e di idoneita' previsti, dagli articoli precedenti.

Testo vigente dal 6 novembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277~art10 · fonte del testo