Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 10 giugno 2006. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro contenente, relativamente all'acquisto, alla detenzione o alla somministrazione di medicinali veterinari di cui all'art. 32, comma 3, almeno le seguenti indicazioni:
tolto: a) data;
tolto: b) identificazione del medicinale veterinario;
tolto: c) quantita';
tolto: d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
tolto: e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
tolto: f) data di inizio e fine del trattamento. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' estendere l'obbligo della registrazione anche ad altri medicinali veterinari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;119~art33 · fonte del testo
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