Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
1 massima che riguarda l’art. 34, dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1997 al 10 giugno 2006. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il titolare di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali puo' essere autorizzato dalla unita' sanitaria locale a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, purche' ne' sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi, tenendo anche apposito registro di carico e scarico da conservarsi per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione. Almeno una volta all'anno l'unita' sanitaria locale effettua un'ispezione nel corso della quale verifica anche la regolare tenuta del registro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;119~art34 · fonte del testo
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