Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1992 al 10 giugno 2006. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro della sanita' revoca o sospende l'autorizzazione alla fabbricazione per una categoria di preparazioni o per l'insieme di queste, quando una delle condizioni previste per il rilascio di detta autorizzazione non e' piu' soddisfatta. In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla fabbricazione o all'importazione da Paesi terzi di medicinali veterinari il Ministro della sanita', oltre alle misure previste all'art. 21, puo' disporre la sospensione della fabbricazione o vietare l'importazione, nonche' revocare o sospendere l'autorizzazione alla fabbricazione per una categoria di preparazioni o per l'insieme di queste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;119~art22 · fonte del testo
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