Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 2006

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 10 giugno 2006. 594 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: La vendita al dettaglio di medicinali veterinari e' effettuata soltanto da farmacisti in farmacia dietro presentazione di ricetta ove prescritta, la cui validita' e' stabilita con decreto del Ministro della sanita'. In deroga al comma 1 e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilita' di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista il Ministero della salute puo' autorizzare i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso a vendere direttamente ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34 medicinali veterinari nelle varie tipologie previste e puo' autorizzare i fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele per alimenti medicamentosi a vendere i medesimi ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34. La vendita di cui al presente comma puo' essere effettuata anche nel caso in cui i titolari degli impianti di cui all'articolo 34 non sono autorizzati a detenere scorte; le primiscele possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. Le modalita' della vendita diretta di cui al presente comma, nonche' gli obblighi del farmacista responsabile sono disciplinati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31, comma 4. Fatte salve disposizioni piu' restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica e di premiscele medicate nonche' di specialita' medicinali o di medicinali veterinari prefrabbicati contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze pscicotrope, neurotrope, tranquillanti e betaagonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, e' effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile in triplice copia delle quali, la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla unita' sanitaria locale entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti di cui all'art. 34. In deroga a quanto stabilito al comma 3, il Ministero della salute puo' autorizzare la vendita, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile, dei medicinali veterinari per uso orale contenenti chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari destinati al trattamento degli animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati al consumo umano allevati negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo, tenendo conto:

tolto: 1) delle caratteristiche delle confezioni;

tolto: 2) della quantita' e concentrazione del principio attivo contenuto nella confezione;

tolto: 3) delle modalita' d'uso;

tolto: 4) del numero di animali che possono essere trattati con la singola confezione. Fermi restando gli obblighi di registrazione, gia' previsti dalla normativa vigente, il farmacista in farmacia nonche' i grossisti e i fabbricanti di cui al comma 2, limitatamente ai medicinali veterinari di cui al comma 3, devono conservare,per almeno tre anni, la documentazione di cui risultino, per ogni transazione in entrata e in uscita, le seguenti informazioni:

tolto: a) data;

tolto: b) identificazione precisa del medicinale veterinario;

tolto: c) numero del lotto di fabbricazione;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: d) quantita' ricevuta o fornita;

tolto: e) nome ed indirizzo del fornitore o destinatario;

tolto: f) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale nonche' copia della ricetta presentata ove prescritta. Almeno una volta all'anno la unita' sanitaria locale effettua una ispezione nel corso della quale verifica anche la regolare tenuta della documentazione. Alla prescrizione di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia si applica il comma 3 quando le categorie di medicinali ivi elencate sono presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. Fatte salve le norme piu' severe prescritte per particolari categorie di medicinali, la prescrizione di medicinali veterinari destinati ai soli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinate, e' effettuata mediante ricetta ripetibile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;119~art32 · fonte del testo