Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
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4 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 10 giugno 2006. 302 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il commercio all'ingrosso di medicinali veterinari e' subordinato al possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Ai fini del presente decreto il commercio all'ingrosso include l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione o qualsiasi altra transazione commerciale anche non a fini di lucro, ivi compresa l'attivita' di deposito avente per oggetto medicinali veterinari. Ai fini del presente decreto non si considera commercio all'ingrosso:
tolto: a) la fornitura da parte di un fabbricante di medicinali veterinari che egli stesso ha prodotto;
tolto: b) le forniture al dettaglio di medicinali veterinari da parte di farmacisti in farmacia;
tolto: c) le forniture occasionali di piccoli quantitativi di medicinali veterinari da una farmacia ad un'altra. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente deve disporre di personale con competenze tecniche e di locali e attrezzature idonei e sufficienti rispondenti alle prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni per la corretta conservazione. Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni particolari in materia di rilascio dell'autorizzazione, ivi compresi i requisiti soggettivi del richiedente e della persona responsabile della direzione tecnica del magazzino, nonche' di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa. Il titolare dell'autorizzazione deve conservare per almeno tre anni un registro che contenga per ogni transazione in entrata od in uscita almeno le seguenti informazioni:
tolto: a) data;
tolto: b) identificazione precisa del medicinale veterinario;
tolto: c) numero del lotto di fabbricazione, data di scadenza; limitatamente alle transazioni in uscita, la registrazione deve avvenire in occasione della cessione dell'ultima unita' del lotto;
tolto: d) quantita' ricevuta o fornita;
tolto: e) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario. Almeno una volta all'anno l'unita' sanitaria locale provvede ad eseguire un'ispezione nel corso della quale accerta anche la regolarita' della tenuta del registro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;119~art31 · fonte del testo
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